Art.20 Cessione del contratto
20.1 Qualora l’Esercente autorizzasse la stipula di subcontratti di prestazione, il Gestore di Zona dovrà curare di introdurvi clausole analoghe a quelle previste nel presente contratto, dopo aver valutato il nuovo esercente a suo insindacabile e preventivo consenso.
Art.21 Modifiche al contratto
21.1 Ogni deroga o modifica alle clausole del contratto sarà inefficace, se non sarà pattuita per iscritto. Comportamenti tolleranti dell’Esercente non saranno costitutivi di alcun diritto a favore del Gestore di Zona, né modi-ficativi dei suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere diritti dell’Esercente o inadempi-menti del Gestore di Zona.
Art.22 Invalidità di clausole
22.1 L'invalidità od inefficacia di una o più clausole non comporterà l'invalidità, l'inefficacia o lo scioglimento del contratto. Le parti si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
Art.23 Giurisdizione
23.1 Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal contratto la competenza apparterrà in via esclusiva al Foro di TORINO
Art.24 Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali, anagrafici e fiscali relativi alle parti contrattualiverranno da questi reciprocamente trattati, in formato elettronico o cartaceo, al solo fine di dare concreta esecuzioneal contratto stesso nonché, più in generale, per consentire una efficace gestione del rapporto commerciale, anche aifini della tutela del credito. Fatte salve le comunicazioni previste da obblighi di legge, i dati potranno essere da ciascuna di esse comunicati a soggetti quali: istituti di credito, consulenti e professionisti, compagnie assicurative, aziende che operano nel settore dei trasporti, ecc. Per le medesime finalità, i dati potranno venire a conoscenza dellecategorie di incaricati del trattamento che, nell'ambito delle strutture aziendali di ciascuna delle parti, operano nell'a- rea commerciale e amministrativa.
Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti esprimono il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi propri dati.
Art.25 Modalità e termini di consegna al consumatore (Ritardi, disservizi, soluzioni).
25.1 Considerato che in base all'art. 10 del presente contratto, l’Esercente è obbligato a preparare e mettere in condi-zione di evadere (effettiva consegna all’Utente) gli Ordini ricevuti entro 30 minuti dalla ricezione dell'Ordine stesso eche, a tale scopo, fa fede l'ora di ricezione della notifica dell'avvenuto Ordine che l’Esercente riceve sul dispositivo indotazione, ai fini della corresponsione dei rimborsi di consegna, gli stessi saranno come di seguito regolati:
- Ritardo causato dai tempi di preparazione dell’Esercente.
- Nello specifico si intende il caso in cui i tempi di preparazione siano superiori ai 40 minuti rispetto al tempo stabilito:RIMBORSO UTENTE FINALE DELLA CONSEGNA A CARICO DELL’ ESERCENTE